Tour operator e copertura assicurativa
Per la Cassazione n. 18047/2018, non è necessario avere stipulato una assicurazione per avere indietro quanto pagato. Almeno in certi casi.
É proprio necessario stipulare la copertura assicurativa con il tour operator?
Pare di no. Almeno per la Cassazione n. 18047/2018, non è necessario avere stipulato una assicurazione per avere indietro quanto pagato. Almeno in certi casi. Non sarebbe necessario poiché, per la Cassazione, se l’impossibilità di partire è oggettiva e sopravvenuta così da rendere impossibile la partenza, si devono applicare le norme generali del Codice civile. Quindi, per esempio, chi si ammala in modo grave – questo il caso esamino dai Giudici – dopo aver acquistato un pacchetto turistico all inclusive, al punto da non poter più partire, può richiedere i soldi indietro al tour operator. E questo anche senza polizza a copertura degli «eventi imprevedibili» (nel caso prevista soltanto in via facoltativa).
La Corte ha condannato il tour operator a restituire a una coppia l’intero importo versato per il viaggio, dopo che il compagno aveva contratto una «grave e improvvisa patologia». Scrive la Corte «nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti» l’importo va reso.
È il Codice civile a prevedere tale ipotesi senza necessità di apposita assicurazione: «La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 Cod. civ. – prosegue la decisione – può essere invocata da entrambe le parti, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile». In particolare, «l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione».
Conclude la Cassazione: la tutela della legge (anche senza assicurazione) «assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità».