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Il cosiddetto whistleblowing

Anche detto segnalazione di un presunto illecito

Il whistleblowing o segnalazione di un presunto illecito è un sistema di prevenzione della corruzione. Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. È affermato il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione. Sono interessate le aziende del settore privato che:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
  • si occupano di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo;
  • si occupano di sicurezza dei trasporti (settore aviazione e trasporto marittimo);
  • adottano modelli di organizzazione 231 con Organismi di Vigilanza, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.

 

In tali casi, occorre adeguarsi alla direttiva il cui scopo è quello di tutelare i soggetti che «segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali e che esercitano il diritto alla libertà di espressione». La norma protegge e tutela i segnalatori (i cosiddetti whistleblowers) mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. In particolare è previsto l’obbligo:

  • di avvisare il segnalante della presa in carico della segnalazione mediante un avviso di ricevimento da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, sia affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo.

 

Entro quando bisogna adeguarsi? Le disposizioni del decreto legislativo 24/2023 hanno effetto a decorrere da:

  • 15 luglio 2023, per P.A. e soggetti privati con più di 249 lavoratori subordinati
  • 17 dicembre 2023 per i soggetti privati fino 249 lavoratori subordinati

 

Il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che:

  • non siano stati istituiti canali di segnalazione,
  • non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
  • l’adozione di tali procedure non sia conforme a quella prevista dal decreto,
  • non sia stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
  • siano state commesse ritorsioni,
  • la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è sia violato l’obbligo di riservatezza.

Avvocato "Studio Integra"