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La tassazione delle mance

L'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti a riguardo

L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 20 agosto 2023, n. 26/E ha fornito i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti, corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici.
I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), introducono, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti e, nello specifico prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance).
L’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore e, pertanto, le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente.
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino «titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000» e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità – anche attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, vale a dire il datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E. Tale applicazione presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Nell’applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.

Commercialista