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Rottamazione quater dei ruoli esattoriali al traguardo

Dopo le varie proroghe, con l’invio della comunicazione delle somme dovute, si avvia l’ultima fase della rottamazione-quater

Dopo le varie proroghe, con l’invio della comunicazione delle somme dovute, si avvia l’ultima fase della rottamazione-quater. Entro il prossimo 31 ottobre 2023 i contribuenti interessanti dovranno procedere al versamento integrale dell’importo previsto ovvero, in caso di rateazione, della prima rata del piano rateale.
Non tutte le comunicazioni sono uguali. Esistono cinque distinte possibilità. La comunicazione può prevedere l’accoglimento totale della richiesta, ove i debiti contenuti nella domanda di adesione sono interamente definibili (AT – Accoglimento totale della richiesta); l’accoglimento parziale, con l’evidenziazione dei carichi non definibili (AP – Accoglimento parziale della richiesta); l’accoglimento totale della richiesta a saldo zero, per debiti effettivamente definibili ma per i quali nessun importo risulta dovuto (AD); l’accoglimento parziale della richiesta a saldo zero, in presenza di debiti definibili e debiti non definibili (AX); infine il rigetto, ove tutti i carichi indicati nella domanda di adesione non sono considerati definibili. Il riferimento alla tipologia di comunicazione ricevuta è presente nel suo frontespizio.
Già nella primissima fase sono arrivate numerose segnalazioni di errori presenti all’interno delle comunicazioni. A seguito della ricezione, pertanto, risulta imprescindibile procedere a un controllo analitico degli importi elaborati; eventualmente li si può confrontare con quelli precedentemente indicati nel prospetto informativo dei debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata, con l’accortezza di considerate che tale prospetto non riportava i diritti di notifica, le spese per procedure esecutive già attivate e gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Le anomalie non sono finite qui. Navigando nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in particolare nella sezione dedicata alle modalità di pagamento previste per la definizione agevolata, è impossibile non notare come l’agente della riscossione abbia indicato, fra le Altre modalità di pagamento il versamento mediante l’utilizzo di crediti relativi alle imposte erariali. Il riferimento, in particolare, è alle disposizioni dell’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 2010 con le quali è stata introdotta la possibilità del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Difficile credere ai propri occhi considerando che con la Risposta n. 372 del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente escluso tale ghiotta possibilità, evidenziando come ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento vada eseguito esclusivamente con le modalità elencate dall’articolo 1, comma 242, della Legge n. 197 del 2022, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato, alternativamente:

  1. a) mediante domiciliazione sul conto corrente, accedendo nella sezione definizione agevolata in area riservata per attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente indicato;
  2. b) mediante i moduli di pagamento precompilati allegati alla comunicazione delle somme dovute;
  3. c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Si ricorda che in caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal piano rateale, si perderanno i benefici della definizione agevolata e i versamenti nel frattempo effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme integralmente dovute.

Commercialista