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Il preposto in azienda

Cosa rappresenta questa figura?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene sulla figura del preposto con riposta all’interpello proposto dalla Camera di Commercio di Modena. I dubbi sollevati, del tutto legittimi, riguardano le condizioni di individuazione del preposto e l’obbligo di nomina all’interno di un’organizzazione aziendale. Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile, se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione, se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro, se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende quella di altri lavoratori. Le risposte ai singoli quesiti propendono per la presenza obbligatoria di un preposto in ambiente di lavoro, fatte salve tuttavia alcune considerazioni: la Commissione ritiene infatti che, dal combinato disposto degli artt. 2, 18,19 e 37 del D.lgs. 81/2008, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. Posta pertanto l’esclusione della nomina del preposto in un’azienda con un solo dipendente, è necessario individuarne la figura, a meno che l’organizzazione aziendale sia talmente semplificata da non definirne la collocazione in ambiente di lavoro. Ma chi è il preposto in azienda?
L’art. 2 del D.lgs. 81/2008, rubricato Definizioni, al comma 1, lett. e), definisce il preposto come: «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». L’art.18 del D.lgs. 81/2008, rubricato Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono: «individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.» L’art.19 del D.lgs. 81/2008, rubricato Obblighi del preposto, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: «sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». L’articolo 19 del TUSL al comma 1, lett. f-bis) dispone che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: «in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate». L’art.37 del D.Lgs. 81/2008, rubricato Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, al comma 7, prevede che: «Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo», mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: «Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».

Commercialista