Al via il nuovo credito di imposta per le spese di mediazione e per gli onorari degli avvocati
Un incentivo fiscale per chi evita di andare in Tribunale trovando un accordo in sede di mediazione
Ancora un incentivo fiscale per chi evita di andare in Tribunale trovando un accordo in sede di mediazione.
Il beneficio fiscale riconosciuto è rappresentato dal credito di imposta, in diverse misure e a determinate condizioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.
Il credito di imposta è un beneficio o agevolazione fiscale prevista e disciplinata dal nostro diritto tributario.
Grazie a questa misura il soggetto beneficiario può detrarre una parte delle imposte da quelle che deve pagare al Fisco.
Si tratta di una detrazione fiscale che va quindi a ridurre direttamente le imposte e non il reddito imponibile su cui calcolare le tasse, come accade per le deduzioni fiscali. La finalità del credito di imposta è quella di consentire al contribuente di recuperare una parte delle spese sostenute. In sintesi, si tratta di una somma che il beneficiario può scalare dai debiti che ha verso l’Erario quando presenta la dichiarazione dei redditi.
Il credito di imposta è sottoposto quindi al rispetto di certi limiti.
Alla luce di questo chiarimento il nuovo DM prevede a favore delle parti in mediazione un credito d’imposta per complessivi 600 euro per procedura di mediazione per un massimo di 2.400 euro all’anno per persone fisiche (in media 4 mediazioni all’anno) e di 24.000 euro all’anno per persone giuridiche (in media 24 mediazioni all’anno).
Il credito d’imposta prevede la copertura dei seguenti pagamenti:
- l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione per avviare, tenere il primo incontro e concludere la procedura;
- il compenso dell’avvocato (che ha fornito la propria assistenza nella mediazione obbligatoria o domandata dal giudice), calcolato in base ai parametri forensi;
- il valore del contributo unificato che la stessa ha versato per la causa in giudizio, a condizione che in mediazione venga raggiunto l’accordo e il processo si estingua;
L’articolo 9 del DM dedicato agli inventivi fiscali per la mediazione stabilisce che il credito di imposta riconosciuto sia utilizzabile in compensazione.
Questo significa che il contribuente può compensare, ossia annullare, anche in parte, i debiti tributari che ha nei confronti dello Stato, dell’Inps, degli Enti locali, ecc., con i crediti di imposta che gli vengono riconosciuti.
Per procedere alla compensazione il contribuente deve compilare il modello F24 e procedere al suo invio tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo che gli è stato confermato il riconoscimento del credito di imposta richiesto.