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Danno da vacanza rovinata: alcune riflessioni al ritorno dalle ferie

Disservizi durante la vacanza? L’art. 47 del Codice del Turismo prevede che il turista possa chiedere un risarcimento

Disservizi durante la vacanza? L’art. 47 del Codice del Turismo prevede che il turista possa chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno, patrimoniale e non, per la perdita della vacanza cosiddetta rovinata.
Il danno per vacanza rovinata è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, sempre che non si tratti di questioni di scarsa importanza. Si può chiedere non solo il danno patrimoniale (ad es. costi sostenuti), ma soprattutto quello non patrimoniale, ossia la perdita di un’occasione di relax.
Si tratta di un danno alla persona risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. che prevede il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
La Direttiva Europea 2015/2302, entrata in vigore il 1° Luglio 2018, ha previsto l’obbligo per organizzatore e venditore di fornire prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi turistici offerti.
Il turista/viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze). Il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.
È opportuno presentare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax. In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o PEC, indicando al tour operator «l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato» tramite un modulo, che si può trovare in allegato, chiedendo il relativo indennizzo.
Si consiglia, inoltre, di allegare alla richiesta le prove dei disservizi e conservare i documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute. Altrimenti, il danneggiato potrà ricorrere a una risoluzione stragiudiziale.
Infine, resta sempre l’opzione di far valere le proprie ragioni davanti al giudice.
L’orientamento, ormai consolidato, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ritiene che la quantificazione del danno deve avvenire in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.

Avvocato "Studio Integra"