Sicurezza sul lavoro, attenti ai controlli
Implementati obblighi, sanzioni e competenze degli organi di vigilanza.
La conversione in legge del decreto legge 146 del 21.10.2021 ha rafforzato gli adempimenti già previsti nel Testo unico 81/2008 su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, implementando obblighi, sanzioni e competenze degli organi di vigilanza. In seguito alla normativa più stringente, negli ultimi mesi si è fortemente intensificata tra le imprese del commercio e turismo, umbre ma anche delle altre regioni, l’azione di controllo, coordinata ora dall’Ispettorato del lavoro.
Questo fatto, che ha aumentato i casi di sospensione dell’attività in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, impone agli imprenditori di fare molta attenzione nel verificare di essere in regola.
Purtroppo l’esperienza sul campo evidenzia invece molte carenze: mancato aggiornamento, non adeguata formulazione o non adeguata conservazione del DVR (Documento di valutazione del rischio), assenza o non aggiornamento della formazione, incertezza sulla propria situazione in materia di sicurezza, etc.
È bene quindi che ogni imprenditore faccia una analisi della propria situazione, ovviando a ciò che manca o non è in regola. Ma attenzione: perché alcune situazioni pregresse non possono essere più sanate, quindi in caso di controlli la sanzione diventa inevitabile. Si delineano tre priorità per tutte le imprese:
- Documentazione in azienda. I documenti relativi alla sicurezza – Documento Valutazione Rischi DVR, piano di emergenza, ecc. – devono essere presenti in azienda e, nel caso di più unità operative, nelle singole sedi. Il DVR deve essere stato redatto e avere data certa. In caso di visita ispettiva, se i documenti citati non sono presenti in azienda entro le 12 del giorno seguente l’ispezione, devono essere consegnati all’organo di vigilanza riportando data certa antecedente alla visita ispettiva. Le sanzioni sono pesantissime, compresa la sospensione immediata dell’attività.
- Obbligo di formazione. L’obbligo di formazione non è più procrastinabile e rimandabile. La formazione deve essere fatta seguendo le indicazioni normative. Deve essere una formazione efficace per la crescita delle competenze in materia dei lavoratori e non con il solo fine di avere un attestato.
In caso di mancanza di forma (e di addestramento in alcuni casi, tipo movimentazione carichi, utilizzo di attrezzature da lavoro, ecc.) è prevista, oltre la sanzione pecuniaria, la sospensione dell’attività lavorativa. - Obbligo del preposto. Tutte le attività con più di un dipendente devono nominare il preposto alla sicurezza e formarlo adeguatamente.
È essenziale dunque che la sicurezza nel proprio ambiente di lavoro sia un tema costantemente monitorato, con una verifica periodica della situazione. Gli esperti del Servizio Sicurezza sul lavoro Confcommercio Umbria sono a disposizione per ulteriori info e assistenza: tel. 075.518491, sicurezza5.0@innovazioneterziario.it.
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