Credito imposta settore turismo e gestione piscine
Grazie al cosiddetto Sostegni-ter
Il cosiddetto Sostegni-ter ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per le imprese operanti nel settore turismo o di gestione di piscine, purché il pagamento dei canoni sia avvenuto entro il 30.6.2022. Il credito spetta limitatamente alle:
- imprese del settore turistico, che ne beneficiano indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
- imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20. Gestione di piscine che, invece, per effetto del richiamo all’art. 28 del DL 34/2020, dovrebbero accedere al credito solo se aventi «ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente».
Il credito d’imposta riguarda i canoni corrisposti per contratti di locazione di immobili e sublocazione; leasing operativo di immobili; concessione di immobili; servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili; affitto d’azienda comprensivi di immobili. Deve trattarsi di immobili (anche terreni) a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Possono accedere al credito d’imposta, senza dimostrare il calo del fatturato:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
- i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.1.2020).
Diversamente da quanto avvenuto per i crediti d’imposta locazioni relativi al 2020 e al 2021, che spettavano automaticamente, senza necessità di alcuna specifica istanza o dichiarazione da parte del contribuente, il credito d’imposta 2022 viene subordinato alla presentazione di un’autodichiarazione da parte dei soggetti ammessi, «attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione».
Non è, quindi, possibile utilizzare il credito d’imposta locazioni 2022, se non viene presentata l’autodichiarazione approvata con il suddetto provv. 253466/2022.
L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, approvato con il provv. 30.6.2022 n. 253466, va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- esclusivamente con modalità telematiche mediante i canali telematici della stessa Agenzia;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato dall’11.7.2022.