Mantenimento diretto al figlio maggiorenne: come evitare di dover pagare due volte
La Cassazione spiega con chiarezza come comportarsi
Con mantenimento diretto si intende il mantenimento versato direttamente al figlio maggiorenne anziché al genitore convivente. Tale circostanza non è frutto di una libera scelta, ma deve essere decisa unicamente dal Giudice.
La possibilità di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata all’accordo omologato dal Giudice oppure a un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione. I genitori, quindi, non possono decidere che il padre, ad esempio, versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché alla madre, senza un provvedimento giudiziale in tal senso.
La Cassazione ribadisce che «la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde a un superiore interesse di quelli, interesse non disponibile dalle parti». Pertanto, un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale.
In assenza del provvedimento del Giudice, il pagamento diretto nelle mani del figlio è come se non fosse stato eseguito, con il rischio di dovere pagare due volte, ossia di dovere pagare nuovamente il mantenimento nelle mani del coniuge come se non fosse stato già pagato al figlio.
La Cassazione sostiene che «qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non poteva avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione».