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Lavoro autonomo occasionale: comunicazione preventiva

Il Decreto Fiscale ha specificato che l’avvio dell’attività dei lavoratori occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio

Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di monitorare e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto Fiscale, ha specificato che – a decorrere dal 21 dicembre 2021 – l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.
L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente deve avvenire mediante uno dei seguenti canali:

  • posta elettronica;
  • sms;
  • modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. In attesa di ciò, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail a uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

La nuova disposizione prevede che in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
In tale ipotesi non si applicherà la procedura di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

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