Una buona notizia: annullamento automatico dei ruoli
A chi è riservata questa pratica?
Con il cosiddetto Decreto Sostegni è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.
L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
Per il perfezionamento dell’annullamento:
- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli «Agenti della Riscossione», si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.
L’annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).
Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possibilità di rimborso.
Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010.
L’importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo).
La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro (si pensi, ad esempio, a una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).