Bonus prima casa under 36
Agevolazioni per i giovani che vogliono acquistare la prima abitazione
La nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro, è prevista dall’art. 64 commi 6 – 11 del DL 73/2021 (Sostegni-bis).
L’agevolazione, introdotta dal DL Sostegni-bis convertito, consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (quindi niente imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Dal punto di vista temporale, il beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni-bis) e il 30 giugno 2022.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
- non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno di stipula dell’atto;
- hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Ne deriva, quindi, che il beneficio può essere applicato:
- per gli atti rogitati nel 2021, da soggetti nati dall’1.1.86 in poi;
- per gli atti rogitati nel 2022, da soggetti nati dall’1.1.87 in poi.
Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione riguarda:
- gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà e gli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
- che abbiano a oggetto prime case di abitazione, escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9.
Pertanto, il beneficio pare strettamente legato al campo di applicazione delle agevolazioni prima casa ordinarie, previste dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Con riferimento alle agevolazioni prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha, in più occasioni (da ultimo, si veda la ris. 38/2021) riconosciuto l’applicabilità anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga con un provvedimento giudiziale.
La seguente tabella riassume la misura dell’agevolazione prima casa giovani, rispetto a quella ordinaria:
Atto di acquisto a titolo oneroso di abitazioni diverse da A/1, A/8, A/9 | Imposta di registro | IVA | Imposte ipotecaria e catastale | Imposta di bollo e tributi speciali catastali | Imposta sostitutiva mutui | |
In presenza di condizioni “prima casa giovani” | Atto esente da IVA o fuori campo IVA | Esenzione | Non dovuta | Esenzione | 230,00 + 55,00 + 35,00 euro | Esenzione |
Atto imponibile IVA | 4% ma sorge credito di imposta | |||||
In presenza di condizioni “prima casa” ordinarie | Atto esente da IVA o fuori campo IVA | 2% | Non dovuta | 50,00 + 50,00 euro | Esenzione | 0,25% |
Atto imponibile IVA | 200,00 euro | 4% | 200,00 + 200,00 euro | 230,00 + 55,00 + 35,00 euro | 0,25% |