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Bonus pubblicità

Una versione straordinaria dell'agevolazione

La disciplina del c.d. bonus pubblicità, istituito dal D.L. n. 50/2017, è stata oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore. Con riferimento al 2020, per effetto delle numerose modifiche intervenute, è stata prevista una versione straordinaria dell’agevolazione che prevedeva la concessione del credito di imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti correnti e la contestuale rimozione del vincolo dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti dell’anno precedente.
In seguito, per il biennio 2021-2022, la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020) ha introdotto un doppio regime per la concessione del credito d’imposta, prevedendo:

  • un regime ordinario, applicabile alle campagne pubblicitarie effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, con concessione del credito d’imposta (come nella formulazione originaria dell’agevolazione) al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché detto incremento fosse almeno pari all’1% degli investimenti effettuati l’anno precedente sulle emittenti radiotelevisive (il calcolo infatti doveva essere effettuato con riferimento al medesimo mezzo di informazione);
  • un regime straordinario analogo a quello introdotto per il 2020, ma limitato agli investimenti effettuati sulla stampa, con bonus al 50% sull’intera spesa pubblicitaria, a prescindere dall’incremento di spesa.

In tale contesto normativo interviene ora il Decreto Sostegni-bis (art. 67, comma 10, D.L. n. 73/2021), in vigore dal 26 maggio 2021, che estende l’applicazione del predetto regime straordinario, anche agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, indipendentemente dal mezzo di informazione scelto per la realizzazione della campagna pubblicitaria (radio-tv o stampa) il credito d’imposta spetta nella misura unica del 50% dell’investimento effettuato senza che rilevi il presupposto dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’investimento pubblicitario dell’anno precedente.
Continuano a poter richiedere l’agevolazione, quindi, anche i soggetti che:

  • non hanno effettuato investimenti pubblicitari nell’anno precedente;
  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • effettuano investimenti inferiori rispetto all’anno precedente.

Attualmente, quindi, partecipano alla determinazione del credito d’imposta le spese per campagne pubblicitarie effettuate:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, sia locali che nazionali non partecipate dallo Stato.

Quanto alla comunicazione telematica per l’accesso al credito, l’art. 67, comma 10, D.L. n. 73/2021 istituisce una nuova finestra temporale per la presentazione delle istanze, sempre utilizzando il modello ministeriale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che si aprirà nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2021. Per espressa previsione normativa le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso «tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e, si ritiene, verranno automaticamente utilizzate per determinare l’importo del credito d’imposta secondo le nuove regole introdotte dal Decreto Sostegni-bis».
In ogni caso, i contribuenti che intendono ampliare i propri investimenti pubblicitari sfruttando l’attuale regime di maggior favore potranno inviare una nuova comunicazione, dal 1° al 30 settembre 2021, che sostituirà integralmente quella già inviata a marzo.
Tutto confermato, invece, con riferimento ai termini di presentazione della «dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Appare utile ricordare, infine, che l’ordine cronologico di presentazione non incide ai fini della determinazione del bonus spettante. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, infatti, è prevista la ripartizione della percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato la comunicazione telematica nei termini normativi previsti.

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