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Tax credit, beni strumentali nuovi

Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, modificandone anche la disciplina. In particolare:

  • possono usufruirne tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • l’agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • alla misura è possibile accedere sempreché siano state rispettate sia le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, sia quelle in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • sono agevolati anche gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali.
    Pertanto sono ammessi gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a eccezione dei veicoli, dei beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.
    Per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
  • 10% beni materiali fino a 2 milioni di euro e beni immateriali fino a 1 milione di euro;
  • 15% beni strumentali materiali e immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile;
  • 6% beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2022.
    Per l’acquisto di beni immateriali ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016 (Industria 4.0), effettuato dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
  • 50% quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.
    Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
  • 40% quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni ricompresi nell’Allegato B annesso alla Legge 232/2016, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 20%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta, per i beni materiali diversi da Industria 4.0, spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

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