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Dispositivi satellitari nell’auto a noleggio e flotte aziendali

Per tutelarsi da frodi e furti

Al fine di tutelarsi da furti e da frodi possono essere installati dispositivi satellitari in grado di rilevare l’ubicazione del veicolo, la velocità o il comportamento di guida mediante il tracciamento della sua posizione. I dati possono essere comunicati ad Autorità Giudiziarie, Compagnie Assicurative, Studi legali e società Specializzate nella prevenzione e gestione furti e dei sinistri.
L’adozione di un sistema di monitoraggio GPS dei veicoli consente agli operatori la corretta gestione dei sinistri e una corretta attribuzione delle responsabilità in caso di incidenti stradali, attraverso la ricostruzione della loro dinamica. Si può anche far valere il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di autonoleggio e si riduce il rischio di potenziali frodi, sottrazione del veicolo per furto o appropriazione indebita; si favorisce il recupero da parte delle forze dell’ordine. È possibile prevenire l’uso improprio del veicolo dove l’effettiva percorrenza chilometrica dei veicoli superi le limitazioni concordate nel contratto oppure pianificare correttamente la revisione dei veicoli, degli interventi di manutenzione o di sanificazione.
Le clausole nei contratti di noleggio che prevedono tali sistemi di rilevazione possono porre problemi quanto alla tutela dei dati personali dei soggetti che utilizzano i veicoli noleggiati dotati di questi sistemi, ciò tanto nei contratti stipulati con i consumatori quanto nell’ambito dei contratti stipulati con i clienti business.
È necessario che la società fornisca un’idonea informativa agli interessati, ai sensi del codice della Privacy in ordine al trattamento dei dati. In base al principio di correttezza del trattamento, l’informativa deve mettere in condizione gli interessati di comprendere le circostanze, l’uso dei dati, le modalità, e finalità del trattamento che li riguarda, con la più chiara descrizione del funzionamento del sistema installato, dei casi in cui lo stesso può essere attivato, dei dati che possono essere raccolti e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati medesimi.
A tal fine, il titolare del trattamento deve provvedere alla formalizzazione e alla comunicazione agli interessati di un apposito protocollo, nel quale siano specificati i casi e le procedure di attivazione del meccanismo. Ai sensi del provvedimento del Garante n. 370 del 04.10.2011, la società deve collocare all’interno del veicolo vetrofanie contenenti la dicitura veicolo sottoposto a localizzazione o comunque un avviso ben visibile che segnali la possibilità di geolocalizzare il veicolo, anche avvalendosi del modello riportato in facsimile nel citato provvedimento. La disciplina della protezione dei dati non trova applicazione ove le informazioni concernenti gli automezzi (ad esempio consumo di carburante, commisurazione distanze percorse dal veicolo al fine di programmare la manutenzione) siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte al guidatore.

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Avvocato "Studio Integra"