Bonus Casa 110%
Quali sono gli interventi previsti?
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto decreto Rilancio, ha previsto l’innalzamento al 110% della detrazione fiscale per determinati interventi di Ecobonus e Sismabonus. Si tenga presente che la detrazione è applicabile alle spese sostenute (quindi, criterio di cassa, ovvero alla data del pagamento effettivo dei lavori, senza fare riferimento al momento di realizzazione dell’intervento) dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021; inoltre va ripartita, tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali con rate di pari importo. Gli interventi di Ecobonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche di quelli plurifamiliari), o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico prima e dopo l’intervento. Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare della detrazione del 110% i condòmini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tali soggetti possono fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (quindi, anche per le seconde case). Dal punto di vista oggettivo, gli interventi ammessi sono, per quanto riguarda il Sismabonus:
- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con specifico riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell’80%);
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio a una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell’85%), per un ammontare delle spese non superiore a € 96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
Per quanto riguarda invece l’Ecobonus:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici e su unità unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di micro cogenerazione o a collettori solari;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto decreto Rilancio, ha previsto l’innalzamento al 110% della detrazione fiscale per determinati interventi di Ecobonus e Sismabonus. Si tenga presente che la detrazione è applicabile alle spese sostenute (quindi, criterio di cassa, ovvero alla data del pagamento effettivo dei lavori, senza fare riferimento al momento di realizzazione dell’intervento) dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021; inoltre va ripartita, tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali con rate di pari importo. Gli interventi di Ecobonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche di quelli plurifamiliari), o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico prima e dopo l’intervento. Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare della detrazione del 110% i condòmini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tali soggetti possono fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (quindi, anche per le seconde case). Dal punto di vista oggettivo, gli interventi ammessi sono, per quanto riguarda il Sismabonus:
- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con specifico riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell’80%);
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio a una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell’85%), per un ammontare delle spese non superiore a € 96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
Per quanto riguarda invece l’Ecobonus:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici e su unità unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di micro cogenerazione o a collettori solari;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Si tenga presente che l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi di Ecobonus o Sismabonus descritti in precedenza. Altra novità introdotta dal decreto Rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in via alternativa:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Sempre il decreto Rilancio prevede che il beneficiario della detrazione in esame possa utilizzare il credito d’imposta relativo agli stessi interventi, più sopra individuati, in compensazione, anche per quanto attiene alle rate residue di detrazione non fruite derivanti da anni precedenti. Si tenga comunque presente che il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Si tenga presente che l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi di Ecobonus o Sismabonus descritti in precedenza. Altra novità introdotta dal decreto Rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in via alternativa:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Sempre il decreto Rilancio prevede che il beneficiario della detrazione in esame possa utilizzare il credito d’imposta relativo agli stessi interventi, più sopra individuati, in compensazione, anche per quanto attiene alle rate residue di detrazione non fruite derivanti da anni precedenti. Si tenga comunque presente che il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.