Niente TOSAP per i pubblici esercizi
Un esonero in vista
Tra le misure di sostegno alle imprese previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n.34), l’art. 181 prevede l’esonero dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all’art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Al riguardo, l’Anci, con la nota n. 41/2020, ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo della misura:
- gli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- gli esercizi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- gli esercizi di cui al precedente n. 2), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto, sono di carattere sia economico sia sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. Si ricorda che il citato art.181 del D.L. 34/2020 dispone inoltre che, fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Per le domande non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 642/1972. Per effetto di quanto previsto dal comma 3 dello stesso art.181, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei soggetti di cui al comma 1 di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni – purché funzionali all’attività di ristorazione – non è subordinata alle autorizzazioni previste per lavori sui beni culturali e/o paesaggistiche. Si sottolinea come ovviamente rimangano invece ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio, di transito dei mezzi di soccorso e il rispetto dei diritti dei terzi. Rientra inoltre nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate a evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile), antecedenti la decorrenza dell’esonero ex dl 34/2020, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine per la formazione del bilancio di previsione (attualmente il 31 luglio p.v.).