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Detassazione dei canoni locativi abitativi non riscossi

Una novità da tempo attesa dai proprietari di immobili concessi in locazione

Una novità da tempo attesa dai proprietari di immobili concessi in locazione: la detassazione dei canoni locativi non riscossi è però limitata ai soli casi di locazione abitativa e non riguarda le locazioni commerciali.
Il nuovo art 3-quinquies del decreto legge 34/19, convertito in legge 58/19, dispone che «per i contratti stipulati a partire dal 1.01.2020 i canoni di locazione non percepiti relativi a immobili abitativi possono non essere dichiarati se la mancata percezione è provata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento».
In passato, invece, i redditi da locazione erano assoggettati a tassazione a prescindere dalla effettiva percezione da parte del proprietario, con l’effetto che questi doveva pagare le imposte anche su canoni non riscossi. Per evitarlo, doveva necessariamente ricorrere al Tribunale e ottenere, spesso a distanza di mesi, il provvedimento di convalida dello sfratto.
Ora non è più così, per i contratti stipulati a partire dal 01.01.2020 i locatori potranno non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento senza dover attendere la convalida dello sfratto da parte del Giudice.
Si anticipa, pertanto, il momento della tutela a favore del locatore, non più connessa all’ottenimento della convalida dello sfratto come prevede la normativa vigente.
Quest’ultima trova oggi un terreno fertile a causa della forte crisi e il mancato pagamento dei canoni da parte dei conduttori determina un ingiusto aggravio fiscale a carico dei locatori, poiché i canoni, anche se non incassati, concorrevano a formare reddito – salvo dal momento della conclusione di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.
La novità però pare circoscritta solo ai contratti stipulati dal 1.1.2020 e non investe i contratti già in essere, per i quali non è possibile usufruire di questa agevolazione, applicabile tra l’altro unicamente ai contratti di locazione abitativa. Ne consegue pertanto che, per i contratti di locazione non abitativi, ossia i cosiddetti contratti commerciali, è necessario ottenere la convalida dello sfratto; oppure si dovrebbe avere cura di inserire nel contratto una clausola di risoluzione automatica in caso di morosità dell’inquilino quale rimedio per evitare la tassazione dei canoni non percepiti.

Avvocato "Studio Integra"