Il divieto di fumo
Dal 29 dicembre 2004 è entrato in vigore il divieto di fumo in tutti i pubblici esercizi. È vietato il fumo in tutti i locali chiusi, compresi quelli dei pubblici esercizi e dei luoghi di
Facciamo il punto su una questione sempre attuale. Dal 29 dicembre 2004 è entrato in vigore il divieto di fumo in tutti i pubblici esercizi. È vietato il fumo in tutti i locali chiusi, compresi quelli dei pubblici esercizi e dei luoghi di lavoro. Fanno eccezione i locali privati non aperti al pubblico e i quelli espressamente riservati ai fumatori.
Il divieto di fumo riguarda le sale comuni degli alberghi come hall, bar, ristoranti e sale riunioni. Le camere d’albergo, invece, sono ad oggi assimilate dalla giurisprudenza al domicilio privato del cliente: vengono intese come privata abitazione dal momento in cui si entra in possesso della chiave. Al gestore d’albergo è comunque lasciata la possibilità di estendere il divieto di fumo anche alle camere, o ad alcune di esse, ma ai contravventori, in mancanza di un espresso divieto di legge, non potranno essere applicate le relative sanzioni.
Il gestore d’albergo deve curare l’osservanza del divieto, collocando nei locali per non fumatori appositi cartelli con la scritta «VIETATO FUMARE», conformi alle prescrizioni del regolamento. E spetta sempre al gestore – oppure al dipendente o collaboratore da lui incaricato – richiamare i trasgressori all’eventuale osservanza del divieto. Qualora il gestore tralasci di garantire la qualità dell’aria che si respira nel locale, consentendo alla clientela di fumare, e ometta di segnalarlo, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale stesso (art. 5 della legge n. 584/1975).
I cartelli, adeguatamente visibili, dovranno recare la scritta «VIETATO FUMARE» integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le eventuali infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al cartello di cui sopra (da porre nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza), sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». I locali riservati ai fumatori, se rispondenti alle caratteristiche adeguate, devono invece essere contrassegnati con appositi cartelli con l’indicazione luminosa «AREA PER FUMATORI». Tale indicazione deve essere alternativa alla scritta «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE» che deve accendersi automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.
Il gestore d’albergo non ha l’obbligo di riservare appositi locali ai fumatori. Qualora intenda riservare dei locali ai fumatori, deve rispettare le prescrizioni del regolamento. I locali fumatori devono essere contrassegnati come tali e devono essere separati da altri ambienti limitrofi, preclusi ai fumatori, mediante pareti a tutta altezza su quattro lati, dotati di ingresso con porta a chiusura automatica posta abitualmente in posizione di chiusura, non potendo costituire una zona di passaggio obbligato per i non fumatori. Negli esercizi di ristorazione, i locali eventualmente riservati ai fumatori devono avere una superficie comunque inferiore alla metratura di quella complessiva del locale destinato alla somministrazione.
I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, che garantiscano una portata d’aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi preclusi ai fumatori. L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi. Gli impianti per la ventilazione e il ricambio dell’aria devono essere realizzati in conformità alle disposizioni tecniche in materia di sicurezza e di risparmio energetico, con obbligo, da parte dei soggetti esecutori abilitati, di rilasciare idonea dichiarazione di corretta messa in opera e di conformità.
Il gestore d’albergo che non curi l’osservanza del divieto e non esponga in posizione visibile i cartelli indicanti la norma con l’esplicazione della sanzione comminata ai trasgressori, è soggetto al pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 euro. Tale somma può essere aumentata della metà nel caso in cui, nei locali riservati ai fumatori, gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.